Regione Piemonte
L'art. 202 bis del Codice della Strada prevede che le persone, tenute al pagamento di verbali elevati per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a € 200,00, che versino in situazioni economiche particolarmente disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. Se l'interessato convive con il comiuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ogni rata non Può essere inferiore a € 100, e si possono concedere:
Clicca qui per l'informativa.
Corpo di Poliza Municipale Piazza Cavour, 9 10060 None presso lo sportello del cittadino dal Lunedì al Sabato (eslcuso festivi) dalle ore 08.45 alle 11.00.
Cosa occorre:
L'istanza, allegata all'autocertificazione di stato di famiglia, deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale tramite:
Si ricorda che è necessario allegare la documentazione comprovante la situazione di disagio economico (dichiarazione dei redditi, modello CUD o autocertificazione).
La presentazione di tale domanda implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.
TEMPI:
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con le determinazioni delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero il provvedimento del rigetto è effettuata con le modalità previste dall'art. 201 del C.d.S.
In casi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.
COSTI:
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
Rilascio passaporto
Rimozione Veicoli
Rilascio Contrassegno Invalidi
Occupazione Suolo Pubblico
Richiesta Accesso Atti
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